Organo: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 22 del 18 marzo 2004
Oggetto:Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e
lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.
Quadro di Riferimento
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : "Testo Unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt.
12, 30 e da 116 a 120.
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986: "Approvazione del
Testo Unico delle imposte sui redditi" e successive modifiche ed
integrazioni. Artt. 50 e 67.
Con l'entrata in vigore del Decreto di attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, è stata dettata una nuova
disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative2
.
In particolare, viene stabilito che "i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n.3, del Codice
di Procedura Civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività
lavorativa"3
.
In sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per questo rapporto.
A decorrere dal 24 ottobre 2003 4, l'attività dei collaboratori deve essere prestata nell'ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso.
L'individuazione del progetto, programma o della fase di esso, come
pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto
delle specifiche istruzioni ministeriali5
.
Esclusioni
In relazione alle finalità della norma, restano escluse dalla disciplina
dei lavori a progetto alcune fattispecie che non presentano significativi
rischi di elusione.
E' il caso delle prestazioni occasionali 6
che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso
dell'anno solare e con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro.
· i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Ciò vale fino al momento in cui il Ministro della Funzione Pubblica adotterà le determinazioni rivolte all'armonizzazione dei profili per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme 10
.
Proprio ai fini della prova, quindi, è necessario che nel contratto sussistano i seguenti elementi 11.
Le sanzioni
E' fatto espresso divieto di instaurare rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa privi dell'indicazione di uno specifico progetto o
programma. I rapporti di collaborazione instaurati in violazione del divieto
sono considerati sin dall'inizio quali rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
Il fatto di considerarli rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituisce una “presunzione semplice” dell'esistenza della subordinazione, ferma restando la facoltà del committente di provare in sede giudiziaria che si tratta di un rapporto di diversa natura.
La forma scritta, pur non essendo richiesta a pena di nullità del contratto, rende però agevole alle parti la prova giudiziale che la collaborazione può essere inquadrata in uno specifico progetto, programma di lavoro o in una fase di esso.
Qualora un rapporto instaurato come collaborazione coordinata e continuativa venga qualificato in via giudiziaria come rapporto di lavoro dipendente troveranno applicazione le norme che regolano il contratto che le parti hanno voluto di fatto costituire.
Restano estranee a tale divieto le fattispecie escluse dalla disciplina dei lavori a progetto12 nonché quelle rientranti nel regime transitorio previsto per le collaborazioni coordinate e continuative già in essere alla data del 24 ottobre 200313.
Regime transitorio
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati a norma
della disciplina anteriore al Decreto di attuazione14
e privi di uno specifico progetto o programma di lavoro continuano a
spiegare effetti fino alla loro scadenza naturale e comunque, non oltre un
anno dall'entrata in vigore delle nuove norme15
e cioè a decorrere dal 24 ottobre 2003.
Tali effetti potranno essere ulteriormente estesi in sede di accordo
sindacale aziendale16.
OBBLIGO ASSICURATIVO
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali17 dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati18 , tenendo conto del fatto che l'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail19 continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa20 .
Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e
quelli che eseguono prestazioni occasionali21
ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto,
quali:
· i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società
· i membri di comitati e commissioni
· i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria:
· le collaborazioni rese in favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal
punto di vista fiscale nei "redditi diversi"22.
· le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi
nell’ambito della professione esercitata
· le attività di lavoro autonomo occasionale vero e
proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità
nelle prestazioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate o che verranno
stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate, come già
riferito, fino all’emanazione delle determinazioni di armonizzazione da
parte del Ministro della Funzione Pubblica23.
CONFERMA DELLE PROCEDURE IN ATTO
Per i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati24.
Posto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è
"proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito" 25,
si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei
"compensi effettivamente percepiti", sia pure nel rispetto del
minimale e del massimale di rendita 26.
Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale27
anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati,
che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro
dipendente.
Restano inoltre confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasubordinati28 .
Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina29 che ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività 30.
La denuncia, quindi, deve essere effettuata:
· contestualmente all'instaurazione del rapporto di
lavoro, in caso di denuncia di esercizio
· non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento,
nei casi di variazione e cessazione.
PRESTAZIONI
Per quanto riguarda le prestazioni, si ritengono applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti31 , che qui brevemente si riassumono.
In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base al
corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto32
ed in particolare:
· per la liquidazione della quota di rendita diretta per
danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti,
dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo
restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita
· per la liquidazione dell'indennità di temporanea, dovrà
essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore
al massimale33.
Nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge.
La liquidazione dell'indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale.
Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di ragguaglio34.
In questi casi, le prestazioni dovranno essere liquidate, in via
presuntiva, come di seguito indicato:
· per la liquidazione della quota di rendita diretta per
danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti,
dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di rendita
· per la liquidazione dell'indennità di temporanea, la
retribuzione giornaliera valida ai fini dell'erogazione della suddetta
indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di legge valida per
le rendite, divisa per 300 (trecento).
Il minimale resta unico anche nel caso in cui sussistano più rapporti di lavoro.
Le disposizioni di cui alla presente circolare dovranno
essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni
spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione
ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e
continuativi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
______________________________
1.
Tutte le Istruzioni Operative citate nel Quadro di riferimento sono
pubblicate nel sito www.inail.it, Normativa e Atti Ufficiali, Istruzioni
Operative.
2. Decreto
legislativo n. 276/2003, artt. da 61 a 69.
3. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 1.
4. Data
di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 276/2003.
5. Allegato
1: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
1/2004.
6. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 2; Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004.
7. Cfr.
paragrafo “La nuova disciplina”.
8. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 3.
9. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 1, comma 2; Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 1/2004.
10. Decreto
n. 276/2003, art. 86, comma 8.
11. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 62.
12. Cfr.
paragrafo "Esclusioni".
13. Cfr.
nota 3 e paragrafo "Regime transitorio".
14. Decreto
legislativo n. 276/2003.
15. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 86, comma 1.
16. Allegato
1: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
1/2004, che prevede un accordo volto ad instaurare con i lavoratori
interessati un rapporto di lavoro a progetto ovvero di subordinazione, da
individuare fra le forme introdotte dalla "Riforma Biagi", oppure
fra quelle già disciplinate.
17. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 66, comma 4.
18. Decreto
legislativo n. 38/2000, art. 5.
19. Cfr.
paragrafo "La nuova disciplina".
20. D.P.R.
n. 917/1986, modificato e integrato per effetto del Decreto legislativo n.
344/2003, art. 50 (ex art. 47, comma 1, lettera c-bis).
21. Decreto
legislativo n. 276/2003, artt. da 61 a 69. I lavori a progetto e le
prestazioni occasionali (in presenza di requisiti di continuità e di
coordinamento) costituiscono mere modalità di svolgimento della prestazione
di lavoro del collaboratore.
22. D.P.R.
n. 917/1986 di approvazione del TUIR, art. 67 (già art. 81, comma 1,
lettera m).
23. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 86, comma 8.
24. Cfr.
Circolare n. 32/2000 e Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001.
25. Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 63. Il corrispettivo per tali lavoratori va
determinato tenendo conto dei "compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto". Resta esclusa la possibilità di applicare i minimi
retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali per i lavoratori
subordinati.
26. D.P.R.
n. 1124/65, art. 116, cui rinvia il Decreto Legislativo n. 38/2000, art. 5.
27. D.P.R.
n. 917/1986, art. 52 (ex art. 48 bis) nel testo modificato ed integrato per
effetto del Decreto legislativo n. 344/2003; Decreto legislativo n. 38/2000,
art. 5.
28. Cfr.
Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001.
29. Decreto
ministeriale del 19 settembre 2003; Circolare Inail n. 59/2003 e Istruzioni
Operative del 26 gennaio 2004.
30. D.P.R.
n. 1124/1965, art. 12.
31. Circolare
n. 32/2000; Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001 e dell'8 maggio 2003,
relativamente ai lavoratori parasubordinati rientranti nella disciplina
dell' art. 5 del Decreto legislativo n. 38/2000.
32. Testo
Unico, artt. da 116 a 120.
33. Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2003.
34. Testo
Unico, art. 30, comma 3, così come modificato dall'art. 8 del Decreto
legislativo n. 38/2000.