Direttiva CEE 12 Giugno 1989, n. 391.(G.U.
Comunità Europee 29 giugno 1989, n. L 183)
Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 - Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi
alla prevenzione dei rischi professionali e alla
protezione della sicurezza e della salute,
all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente,
all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione
equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, nonché direttive generali per
l'attuazione dei principi generali precitati.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più
favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. La presente direttiva concerne tutti i settori
d'attività privati o pubblici (attività industriali,
agricole, commerciali, amministrative, di servizi,
educative, culturali, ricreative, ecc.).
2. La presente direttiva non è applicabile quando
particolarità inerenti ad alcune attività specifiche
nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o
nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei
servizi di protezione civile vi si oppongono in modo
imperativo. In questo caso, si deve vigilare affinché la
sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto
possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi
della presente direttiva.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) lavoratore: qualsiasi persona impiegata da un datore
di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad
esclusione dei domestici;
b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica
che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello
stabilimento;
c) rappresentante dei lavoratori il quale ha una funzione
specifica in materia di protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori: qualsiasi persona eletta,
scelta o designata, conformemente alle legislazioni e/o
prassi nazionali, per rappresentare i lavoratori per
quanto riguarda i problemi della protezione della loro
sicurezza e salute durante il lavoro;
d) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
prese o previste in tutte le fasi dell'attività
nell'impresa per evitare o diminuire i rischi
professionali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i
rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle
disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione della
presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano in particolare una
vigilanza ed una sorveglianza adeguate.
SEZIONE II - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo
5 - Disposizioni generali
1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o
servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento, egli
non è per questo liberato dalle proprie responsabilità
in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della
sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano
il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli
Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione
della responsabilità dei datori di lavoro per fatti
dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e
imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei
quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la
diligenza osservata. Gli Stati membri non sono tenuti ad
esercitare la facoltà di cui al primo comma.
Articolo 6 - Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di
lavoro prende le misure necessarie per la protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese
le attività di prevenzione dei rischi professionali,
d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento
di un'organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di
lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di
queste misure, per tener conto dei mutamenti di
circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni
esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste
al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti
principi generali di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto
concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta
delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di
produzione, in particolare per attenuare il lavoro
monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti
di questi lavori sulla salute;
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è
pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso
coerente che integri nella medesima la tecnica,
l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le
relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente
direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della
natura delle attività dell'impresa e/o dello
stabilimento, deve:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le
attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di
produzione adottati dal datore di lavoro devono:
- garantire un miglior livello di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori;
- essere integrate nel complesso delle attività
dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli
gerarchici;
b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener
conto delle capacità dello stesso in materia di
sicurezza e salute;
c) far sì che la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i
lavoratori e/o i loro rappresentanti, per quanto riguarda
le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la
riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano
accedere alle zone che presentano un rischio grave e
specifico.
4. Fatte salve le altre disposizioni della presente
direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono
presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro
devono cooperare all'attuazione delle disposizioni
relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e,
tenuto conto della natura delle attività, coordinare i
metodi di protezione e di prevenzione dei rischi
professionali, informarsi reciprocamente circa questi
rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro
rappresentanti. Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo7 - Servizi di protezione e prevenzione
1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6,
il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per
occuparsi delle attività di protezione e delle
attività di prevenzione dei rischi professionali
nell'impresa e/o nello stabilimento.
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio
a causa delle proprie attività di protezione e delle
proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi
previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre
di tempo adeguato.
3. Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento
sono insufficienti per organizzare dette attività di
protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare
ricorso a competenze (persone o servizi) esterne
all'impresa e/o allo stabilimento.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a
dette competenze, le persone o i servizi interessati
devono essere informati dal datore di lavoro circa i
fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere
accesso alle informazioni di cui all'articolo 10,
paragrafo 2.
5. In ogni caso:
- i lavoratori designati devono possedere le capacità
necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono
possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi
personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o
servizi esterni consultati deve essere sufficiente, per
assumere le attività di protezione e prevenzione,
tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/o dello
stabilimento e/o dei rischi a cui i lavoratori sono
esposti, nonché della ripartizione dei rischi
nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento.
6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la
sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo,
provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o
servizi distinti, siano essi interni o esterni
all'impresa e/o allo stabilimento. Se necessario, il(i)
lavoratore(i) e/o il(i) servizio(i) debbono collaborare.
7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della
natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa,
le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a
patto che abbia le capacità necessarie, può assumere
personalmente il compito di cui al paragrafo 1.
8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le
attitudini necessarie di cui al paragrafo 5. Essi possono
definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.
Articolo 8 - Pronto soccorso, lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato
1. Il datore di lavoro deve:
- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta
antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure
necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle
dimensioni dell'impresa e/o dello stabilimento, tenendo
conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni,
in particolare in materia di pronto soccorso, di
assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta
antincendio.
2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro
deve in particolare designare per il pronto soccorso, per
la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori,
i lavoratori incaricati di applicare queste misure.
Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo
conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici
dell'impresa e/o dello stabilimento.
3. Il datore di lavoro deve:
a) informare, il più presto possibile, tutti i
lavoratori che sono o che possono essere esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
b) prendere misure e dare istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, cessare la loro attività
e/o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo
di lavoro;
c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persista un pericolo
grave e immediato.
4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro e/o da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in
caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza
e/o quella di altre persone, nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico e tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo. La sua azione non comporta nessun
pregiudizio nei suoi confronti, a meno che egli non abbia
agito sconsideratamente o abbia commesso una grave
negligenza.
Articolo 9 - Vari obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro deve:
a) disporre di una valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi
riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari;
b) determinare le misure protettive da prendere e, se
necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che
abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di
lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
d) redigere, per l'autorità competente e conformemente
alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli
infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi
lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della
natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa,
gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie
di imprese in merito alla compilazione dei documenti
previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento
della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1,
lettere c) e d).
Articolo 10 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate
affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti
nell'impresa e/o nello stabilimento ricevano,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le
quali possano tener conto in particolare della dimensione
dell'impresa e/o dello stabilimento, tutte le
informazioni necessarie riguardanti:
a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le
misure e le attività di protezione e prevenzione
riguardanti sia l'impresa e/o lo stabilimento in
generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di
funzione;
b) le misure prese in applicazione dell'articolo 8,
paragrafo 2.
2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate
affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese
e/o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono
nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali,
adeguate informazioni in merito ai punti di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in
questione.
3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate
affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica
in materia di protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali
hanno una funzione specifica in materia di protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano
accesso per l'espletamento delle loro funzioni e
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
a) alla valutazione dei rischi e delle misure di
protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a)
e b);
b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere c) e d);
c) alle informazioni provenienti dalle attività di
protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed
organismi competenti per la sicurezza e la salute.
Articolo 11 - Consultazione e partecipazione dei
lavoratori
1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro
rappresentanti e permettono la partecipazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le
questioni che riguardano la sicurezza e la protezione
della salute durante il lavoro. Ciò comporta:
- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti
di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali.
2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali
hanno una funzione specifica in materia di protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano
in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o
prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e
tempestivamente dal datore di lavoro:
a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti
sulla sicurezza e sulla salute;
b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo
7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle
attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1
e all'articolo 10;
d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi)
esterne all'impresa e/o allo stabilimento, previsto
all'articolo 7, paragrafo 3;
e) sulla concezione e organizzazione della formazione di
cui all'articolo 12.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una
funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto
di chiedere al datore di lavoro di prendere misure
adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per
ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare
le cause di pericolo.
4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti
dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono
subire pregiudizio a causa delle rispettive attività
contemplate ai paragrafi 2 e 3.
5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai
rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione
specifica in materia di protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal
lavoro - senza perdita di retribuzione - ed a mettere a
loro disposizione i mezzi necessari per esercitare
i diritti e le funzioni derivanti dalla presente
direttiva.
6. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il
diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni
e/o prassi nazionali, all'autorità competente in materia
di sicurezza e di protezione della salute durante il
lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi
impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. I
rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità
di presentare le proprie osservazioni in occasione delle
visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.
Articolo 12 - Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata
in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di
informazioni e di istruzioni, in occasione:
- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura
di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,
specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o
sulla sua funzione.
Detta formazione deve:
- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed
all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.
2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori
delle imprese e/o degli stabilimenti esterni, i quali
intervengono nella sua impresa e/o nel suo stabilimento,
abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per
la sicurezza e la salute durante la loro attività nella
sua impresa o nel suo stabilimento.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una
funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad
una formazione adeguata.
4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può
essere posta a carico dei lavoratori nè dei loro
rappresentanti. La formazione di cui al paragrafo 1 deve
aver luogo durante il tempo di lavoro. La formazione di
cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di
lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o
all'esterno dell'impresa e/o dello stabilimento.
SEZIONE III - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Articolo
13
1. E' obbligo di ciascun lavoratore prendersi
ragionevolmente cura della propria sicurezza e della
propria salute nonché di quelle delle altre persone su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.
2. Al fine di realizzare tali obiettivi, i lavoratori
devono in particolare, conformemente alla loro formazione
e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro:
a) utilizzare in modo corretto i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le
attrezzature di trasporto e gli altri mezzi;
b) utilizzare in modo corretto l'attrezzatura di
protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo
l'uso, rimetterla al suo posto;
c) non mettere fuori servizio, cambiare o spostare
arbitrariamente i dispositivi di sicurezza propri in
particolare ai macchinari, alle apparecchiature, agli
utensili, agli impianti ed agli edifici e utilizzare tali
dispositivi di sicurezza in modo corretto;
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o ai
lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
qualsiasi situazione di lavoro che, per motivi
ragionevoli, essi ritengano possa costituire un pericolo
grave e immediato per la sicurezza e la salute, così
come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di
protezione;
e) contribuire, conformemente alle prassi nazionali,
assieme al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno
una funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, a rendere
possibile, per tutto il tempo necessario, lo svolgimento
di tutte le mansioni o l'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro;
f) contribuire, conformemente alle prassi nazionali,
assieme al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno
una funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, a rendere
possibile, per tutto il tempo necessario, al datore di
lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di
lavoro siano sicuri e senza rischi per la sicurezza e la
salute all'interno del loro campo di attività.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo
14 - Controllo sanitario
1. Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei
lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro
sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite
misure conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 debbono essere
concepite in modo tale che ogni lavoratore abbia la
possibilità, se lo desidera, di essere sottoposto ad un
controllo sanitario ad intervalli regolari.
3. Il controllo sanitario può far parte di un sistema
sanitario nazionale.
Articolo 15 - Gruppi a rischio
I gruppi a rischio particolarmente esposti devono essere
protetti dagli specifici pericoli che li riguardano.
Articolo 16 - Direttive particolari - Modifiche - Portata
generale della presente direttiva
1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, fondata
sull'articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive
particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui
all'allegato.
2. La presente direttiva e, fatta salva la procedura
prevista all'articolo 17 per quanto riguarda gli
adattamenti tecnici, le direttive particolari possono
essere modificate conformemente alla procedura prevista
all'articolo 118 A del trattato.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
interamente all'insieme dei settori contemplati dalle
direttive particolari, fatte salve le disposizioni più
rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive
particolari.
Articolo 17 - Comitato
1. Ai fini degli adeguamenti di natura strettamente
tecnica delle direttive particolari di cui all'articolo
16, paragrafo 1, in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione
tecnica e di normalizzazione, e/o
- del progresso tecnico dell'evoluzione dei regolamenti o
delle specifiche internazionali e delle conoscenze,
la Commissione è assistita da un comitato composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere. Il
comitato formula il proprio parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni
che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri
la ponderazione definita all'articolo precitato. Il
presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha
deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla
data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la
Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 18 - Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il
31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno già adottate o che
adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
3. Ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla
Commissione un rapporto sull'attuazione pratica delle
disposizioni della presente direttiva, indicando i punti
di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il
Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato
consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione
della salute sul luogo di lavoro.
4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale,
una relazione relativa all'attuazione della presente
direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1,2 e 3.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
ALLEGATO
Elenco dei settori di cui all'articolo 16, paragrafo 1
- Luogo di lavoro;
- Attrezzature di lavoro;
- Attrezzature di protezione individuale;
- Lavori con attrezzature dotate di video-terminali;
- Movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi
lombari;
- Cantieri temporanei e mobili;
- Pesca e agricoltura.
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